nozione
di pubblico, nell’ambito della attività finanziaria
CNN
19.03.2002, Studio n. 3532, Est. Alessandra Paolini
Il concetto di "pubblico" è specificato dagli artt. 5
e 6, c.3, D.M. 06.07.1994 (Determinazione, ai sensi dell’art. 106, c. 4, del
d.Lgs. 1°.09.1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso
art. 106, c. 1, nonché in quali circostanze ricorre l’esercizio delle suddette
attività nei confronti del pubblico).
Il principio generale è che le attività di cui all’art. 106, D.Lgs. 01.09.1993,
n. 385, sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei
confronti dei terzi con carattere di professionalità" (art. 5).
In deroga a tale principio, non configurano operatività nei confronti
del pubblico "le attività esercitate nei confronti di società
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. e
controllate da una stessa controllante, e comunque all’interno di un medesimo
gruppo".
Tuttavia, la deroga non trova applicazione in ipotesi di "attività
di finanziamento connessa con operazioni di acquisto di crediti da parte di
società del gruppo ma vantati nei confronti di soggetti non appartenenti al
gruppo" (art. 5, c.2).
In generale, il concetto di "terzi" è estremamente ampio, e
non va interpretato nella nozione restrittiva di una pluralità indifferenziata
di soggetti.
Pertanto, la delimitazione dello svolgimento dell’attività nei
confronti di una determinata categoria di soggetti, non costituisce un valido
presupposto sulla base del quale escludere la natura di attività svolta nei
confronti del pubblico.
Clausole del tenore: "non già nei confronti del pubblico
indistinto, ma esclusivamente nei confronti di terzi operatori professionali",
fanno comunque ricadere l’attività svolta nell’ambito dell’art.106, e non in
quello dell’art. 113, D.Lgs. 01.09.1993, n. 385.