nozione di pubblico, nell’ambito della attività finanziaria


 

CNN 19.03.2002, Studio n. 3532, Est. Alessandra Paolini

 

 Il concetto di "pubblico" è specificato dagli artt. 5 e 6, c.3, D.M. 06.07.1994 (Determinazione, ai sensi dell’art. 106, c. 4, del d.Lgs. 1°.09.1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, c. 1, nonché in quali circostanze ricorre l’esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico).

 

Il principio generale è che le attività di cui all’art. 106, D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti dei terzi con carattere di professionalità" (art. 5).

 

In deroga a tale principio, non configurano operatività nei confronti del pubblico "le attività esercitate nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque all’interno di un medesimo gruppo".

 

Tuttavia, la deroga non trova applicazione in ipotesi di "attività di finanziamento connessa con operazioni di acquisto di crediti da parte di società del gruppo ma vantati nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo" (art. 5, c.2).

 

In generale, il concetto di "terzi" è estremamente ampio, e non va interpretato nella nozione restrittiva di una pluralità indifferenziata di soggetti.

 

Pertanto, la delimitazione dello svolgimento dell’attività nei confronti di una determinata categoria di soggetti, non costituisce un valido presupposto sulla base del quale escludere la natura di attività svolta nei confronti del pubblico.

 

Clausole del tenore: "non già nei confronti del pubblico indistinto, ma esclusivamente nei confronti di terzi operatori professionali", fanno comunque ricadere l’attività svolta nell’ambito dell’art.106, e non in quello dell’art. 113, D.Lgs. 01.09.1993, n. 385.